La successione testamentaria è quella regolata dal testamento, in quanto gli eredi
sono individuati dal testatore, il quale può scegliere di destinare i propri beni in modo diverso da quanto stabilito dalla legge, oppure può individuare quale erede un soggetto estraneo all’ambito familiare, o un ente di pubblica utilità.
Si, tutti tranne i minorenni, gli interdetti (coloro che si trovano in abituale stato di infermità mentale e sono stati dichiarati interdetti dal tribunale), e gli incapaci di intendere e di volere.
Il testamento redatto da una persona incapace può essere impugnato da chiunque vi abbia interesse; il testamento è però efficace finché non viene dichiarato l’annullamento.
Possono essere destinatarie di un testamento tutte le persone fisiche nate o concepite prima dell’apertura della successione e le persone giuridiche, quali ad esempio, enti di ricerca, di assistenza e di pubblica utilità.
Ogni beneficiario deve essere indicato con chiarezza e precisione per essere individuato in modo inequivocabile. E’ infatti nulla ogni disposizione testamentaria a favore di persona incerta o a favore di persona da nominarsi da un terzo.
La libertà di disporre dei propri beni attraverso il testamento è limitata in presenza di familiari stretti, quali il coniuge e i figli (cosiddetti “riservatari”) i quali hanno diritto ad una quota dei beni ereditari; la quota disponibile è quella parte del patrimonio della quale il testatore può liberamente disporre, dopo aver soddisfatto la quota di riserva.
L’erede subentra al testatore in tutto il suo patrimonio o in una quota di esso, e risponde dei debiti ereditari; il legatario invece acquisisce diritti patrimoniali specifici, e non risponde dei debiti ereditari.
Per fare un testamento olografo è sufficiente scrivere su un qualunque foglio le proprie disposizioni di ultima volontàscrivendole per intero di proprio pugno, datandole e firmandole.
Per fare un testamento pubblico, è necessario recarsi presso un Notaio, il quale scriverà le volontà del testatore, alla presenza di due testimoni.
Il testamento, recante l’indicazione del luogo e della data di ricevimento completa dell’ora, viene poi sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal Notaio.
Il testamento può essere sempre modificato o revocato da parte del proprio autore; la legge stabilisce infatti che “il testamento sia un atto illimitatamente revocabile”.
E’ possibile modificare o revocare un testamento pubblico con un testamento olografo e viceversa.
Il ”testamento congiunto”, ovvero un atto unico con il quale due persone dispongono in favore di un terzo, è nullo.
Il “testamento reciproco” è un atto unico nel quale due persone dispongono dei propri beni uno in favore dell’altro, in modo simmetrico; esso è nullo.
Il testamento olografo in originale deve essere consegnato ad un Notaio insieme all’estratto per riassunto dell’atto di morte del testatore.
Il Notaio, alla presenza di due testimoni procede alla redazione di un verbale, detto “verbale di pubblicazione di testamento olografo”, nel quale il documento viene descritto e ne viene letteralmente trascritto il contenuto.
No, chi redige un testamento olografo può conservarlo a propria cura ove egli ritenga, senza darne notizia ad alcuno; oppure, se teme che il testamento possa andare perso, può scegliere di depositarlo presso un Notaio.
Un testamento è nullo quando contiene gravi difetti di forma oppure perché è contrario alla legge. Nel caso del testamento olografo i gravi difetti di forma possono consistere nella mancanza della firma o nella non completa scrittura di pugno da parte del testatore.
Un testamento è annullabile qualora presenti difetti di forma di minore importanza, quale ad esempio la mancanza della data, oppure qualora il testatore fosse incapace di intendere e di volere al momento della stesura del testamento.
L’esecutore testamentario può essere nominato esclusivamente dal testatore, nell’ambito del testamento.
Può essere indicato uno o più esecutori, eventualmente scegliendoli anche tra gli eredi o i legatari.
L’esecutore testamentario deve curare che siano esattamente eseguite le disposizioni di ultima volontà del defunto; deve cioè amministrare i beni ereditari, pagare i debiti dell’eredità, riscuotere i crediti, eseguire i legati.
Se tra i chiamati all’eredità vi sono minori, assenti, interdetti, o persone giuridiche, l’esecutore deve far apporre i sigilli e far redigere l’inventario dei beni caduti in successione.
I testamenti speciali sono testamenti caratterizzati da un’estrema semplificazione delle formalità da rispettare, ai quali si può ricorrere solo se il testatore si trovi in condizioni eccezionali, quali: malattia, calamità e infortuni, testamento a bordo di nave, testamento a bordo di aeromobile, testamento dei militari.
L’azione di impugnazione consiste nel promuovere un giudizio davanti al Tribunale competente, volto a far dichiarare l’invalidità del testamento per nullità o annullabilità.
L’azione di impugnazione può essere promossa da parte di chiunque vi abbia interesse.
No, il testamento è un atto personale, e non può quindi essere redatto da un rappresentante.
Se il testamento dispone solo di alcuni beni, accanto alla successione testamentaria si aprirà la successione legittima; quindi i beni non indicati in testamento saranno devoluti ai parenti più prossimi.
Si, esiste sempre una quota del patrimonio che può essere liberamente lasciata a chi si desideri; è la cosiddetta quota “disponibile”. Essa varia in funzione di quali e quanti legittimari abbia il testatore.
Si, recandosi da un Notaio può fare un testamento pubblico.