La nomina di esecutore può essere effettuata solo nel testamento (art. 700 c.c.). Infatti il testatore può indicare nel testamento stesso il nominativo di uno o più esecutori testamentari eventualmente scegliendoli anche tra gli eredi o legatari.
Il testatore nel testamento può autorizzare l’esecutore a sostituire altri a se stesso, qualora egli non possa continuare nell’ufficio.
L’esecutore testamentario non deve essere necessariamente un professionista o un conoscitore della materia successoria, ma sicuramente deve essere persona di fiducia del testatore.
La designazione ad esecutore testamentario deve essere accettata con una dichiarazione espressa presso il Tribunale competente (art. 702 c.c.). La dichiarazione di accettazione della carica non può essere sottoposta a termine o a condizione.
La carica di esecutore testamentario ha la durata di un anno salvo proroga di un altro anno.
L’attività dell’esecutore testamentario è libera, personale, gratuita.