Il testatore può sostituire all’erede istituito un’altra persona, qualora il primo non possa o non voglia accettare l’eredità.
Possono sostituirsi più persone ad una sola, e una sola a più.
I sostituiti devono adempiere gli obblighi imposti agli istituiti a meno che una diversa volontà sia stata espressa dal testatore o che si tratti di obblighi personali.
Tali disposizioni si applicano anche ai eredi.