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Più sicura la circolazione di beni immobili oggetto di donazione

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Più sicura la circolazione di beni immobili oggetto di donazione

Donazioni immobili Stop alla restituzione di case pagate con donazioni indirette: a stabilirlo è una sentenza della Cassazione (n.11496 del 12 maggio 2010).

In occasione di un contenzioso fallimentare, la Cassazione ha infatti stabilito che se i genitori pagano il prezzo dell’immobile acquistato dal figlio (ovvero realizzano una donazione indiretta), il figlio può vendere l’immobile senza che l’acquirente venga coinvolto il liti famigliari e sia vittima di eventuali restituzioni.

La sentenza è molto importante in quanto rappresenta un ulteriore passo in avanti verso la libera circolazione dei beni immobili oggetto di donazione.

Un primo passo in questa direzione era stato compiuto nel 2005 con la modifica dell’ articolo 563 del Codice civile che stabilisce che, decorsi 20 anni dalla donazione, il bene donato non può più essere oggetto di pretese ereditarie.

Alla morte di una persona infatti i suoi famigliari hanno diritto a conseguire una quota di legittima. Se il patrimonio del defunto è insufficiente a causa di donazioni fatte in vita da parte di quest’ultimo, gli eredi legittimi possono pretendere la restituzione della legittima rivolgendosi a coloro che hanno beneficiato delle donazioni del defunto. Nel caso in cui anche quest’ultimi non possano restituire la quota richiesta, il legittimario può pretendere la restituzione del bene dall’attuale proprietario.

La novità dettata da questa sentenza della Cassazione sta nel fatto che viene stabilito che oggetto della restituzione può essere un immobile solo se questo viene effettivamente donato. Nel caso in cui la donazione consiste nel pagamento di un prezzo dovuto da altri (es. un genitore che paga un immobile a nome del figlio), il legittimario può rivolgere le proprie ragioni solo verso il donatario e non verso chi ha acquistato poi l’immobile.

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