
La successione può essere:
- legittima, se l’eredità viene suddivisa tra eredi legittimi secondo le quote di spettanza previste per legge. In particolare gli eredi in questo caso saranno il coniuge, i discendenti legittimi e naturali (es. figli e figli dei figli), gli ascendenti legittimi (es. genitori), i collaterali (es. fratelli). In presenza di più soggetti, è erede il parente più prossimo, con esclusione dei parenti più remoti.
- testamentaria, se l’eredità è suddivisa in base alle disposizioni di un testamento. In questo caso il de cuius decide una diversa ripartizione rispetto a quella prevista per legge. La normativa italiana pone comunque un limite al testamento a tutela della famiglia: ai parenti più stretti, detti “legittimari”(coniuge, figli e genitori), spetterà sempre una quota di patrimonio, definita per legge.
La qualità di erede non è immediata, ma è subordinata all’accettazione dell’eredità, che ricordiamo è un atto unilaterale, che non si può recedere successivamente.
Il Codice Civile prevede due tipi di accettazione:
- tacita, che avviene cioè attraverso determinate azioni che implicano l’accettazione, in quanto possono essere compiute solo in qualità di erede (per esempio la vendita di un bene ereditario);
- espressa, che avviene invece tramite un atto pubblico o una scrittura privata.