
La rinuncia all’eredità deve essere fatta presso un notaio o in alternativa in Cancelliere del tribunale in cui si è aperta la successione. I termini per l’atto di rinuncia sono di 3 mesi dalla data del decesso nel caso in cui il chiamato all’ eredità è nel possesso o usa i beni ereditari o di 10 anni, sempre dalla data di decesso, se il chiamato non è nel possesso e non utilizza i beni ereditari. La rinuncia all’eredità dovrebbe essere fatta comunque prima della denuncia di successione o comunque prima della divisione dei beni.
I documenti necessari per la rinuncia sono:
- certificato di morte in carta semplice ( o la dichiarazione sostitutiva di certificazione se a fare domanda di rinuncia sono il coniuge, gli ascendenti o i discendenti);
- copia del codice fiscale del de cuius e di chi fa la dichiarazione di rinuncia;
- copia del codice fiscale del de cuius e di chi fa la dichiarazione di rinuncia;
- documento d’ identità del de cuius e di chi fa la dichiarazione di rinuncia;
- certificato di residenza del de cuius;
- copia autentica del testamento nel caso di successione testamentaria;
- autorizzazione del giudice tutelare se il rinunciante è un minorenne o persona inabilitata o interdetta.
Nel caso di rinuncia all’eredità, presso la Cancelleria del Tribunale, occorre effettuare un pagamento tramite modello F23 di 168 euro per la registrazione all’Ufficio delle Entrate, oltre a procurarsi una marca da bollo di € 14,62.
La rinuncia all’eredità non può essere sottoposta a termine o condizione né può essere parziale.
La rinuncia all’eredità può essere impugnata nel caso in cui i creditori del rinunziante ritenessero di essere stati danneggiati.
Detti creditori potranno farsi autorizzare dal tribunale ad accettare l’eredità al posto del rinunziante, così da soddisfare i loro crediti.